Art. 72.
(Demanio regionale).

      1. Costituiscono il demanio regionale:

          a) il lido del mare e la spiaggia e le lagune;

          b) le rade e i porti;

          c) i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.

      2. Sono esclusi dal demanio regionale di cui al comma 1 tutti i beni connessi alle esigenze di difesa militare e ad altri servizi essenziali di interesse nazionale o internazionale.

 

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      3. Fanno parte altresì del demanio regionale, se appartengono alla Regione:

          a) le strade;

          b) gli aerodromi;

          c) gli acquedotti;

          d) gli immobili di interesse storico, archeologico e artistico;

          e) le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;

          f) tutti gli altri beni che la legge assoggetta al regime proprio del demanio pubblico.

      4. Sono soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano alla Regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti degli stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati ai commi 1 e 3 o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.
      5. Sono trasferiti alla Regione tutti i beni demaniali dello Stato situati nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
      6. Con decreti legislativi di attuazione dello Statuto sono individuati i beni di cui al comma 5 che costituiranno il demanio regionale.
      7. La Regione con legge fissa i criteri per la determinazione dei canoni per l'utilizzazione dei beni rientranti nel suo demanio, al fine della valorizzazione e della protezione ambientale di esso.
      8. Al fine della realizzazione di infrastrutture di rilevante interesse nazionale o che rientrano nei programmi di sviluppo della Regione, i canoni di concessione saranno determinati in appositi accordi di programma.